Le novità previste nell’accordo di rinnovo delle imprese edili e cooperative

 



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.


L’ accordo decorre dall’1/3/2022 e scadrà il 30/6/2024.
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.


 


 INDUSTRIA


 



























































LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VII 200 184,00 104,00 80,00 1.894,71 1.974,71
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.705,23 1.777,23
V 150 138,00 78,00 60,00 1.421,02 1.481,02
IV 140 128,80 72,80 56,00 1.326,31 1.382,31
III 130 119,60 67,60 52,00 1.231,56 1.283,56
II 117 107,64 60,84 46,80 1.108,41 1.155,21
I 100 92,00 52,00 40,00 947,36 987,36


COOPERATIVE



































































LIvelli

Parametri

Complessivi

Aumenti 1/3/2022

Aumenti 1/7/2023

Minimo 1/3/2022

Minimo 1/7/2023

VIII (*) 250 230,00 130,00 100,00 2.412,99 2.512,99
VII 210 193,20 109,20 84,00 2.022,90 2.106,90
VI 180 165,60 93,60 72,00 1.737,34 1.809,34
V 153 140,76 79,56 61,20 1.475,56 1.536,76
IV 136,5 125,58 70,98 54,60 1.321,69 1.376,29
III 127 116,84 66,04 50,80 1.229,41 1.280,21
II 114 104,88 59,28 45,60 1.103,92 1.149,52
I 100 92,00 52,00 40,00 965,21 1.005,21


– Nota (*) –


Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del CCNL 18/7/2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.


 


Formazione
Le parti stabiliscono, a far data dall’1/10/2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al “Fondo territoriale per la qualificazione del settore – Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori” istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa.
Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
A decorrere dall’1/10/2022, la contribuzione destinata all’ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1% di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l’Ente territoriale formazione e sicurezza sia inferiore all’aliquota dell’1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l’aliquota dell’1%, a decorrere dalla predetta data dell’1/10/2022, le eventuali riserve generate dall’aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.


Periodo di prova
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest’ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.


Preavviso dimissioni


In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
– mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1° impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
– mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
– mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
– mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
– mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.


Premio di ingresso nel settore
Al fine di incentivare l’accesso nel settore da parte dei giovani, le parti concordano di istituire, con decorrenza dall’1/3/2022, il c.d. “premio di ingresso nel settore”.
Tale premio sarà riconosciuto dal datore di lavoro ai giovani inquadrati nella categoria degli operai, di età inferiore a 29 anni, in presenza delle seguenti condizioni:
– primo accesso nel settore;
– permanenza presso la stessa impresa per un periodo minimo pari a 12 mesi.
Il suddetto premio, pari a 100 euro, sarà erogato una tantum, al termine dei predetti 12 mesi, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.


Trasferta regionale
Nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dall’1/10/2022. In carenza di disciplina regionale, anche nell’ipotesi dì cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla CCNL di implementare il sistema informatico “CNCE_Edilconnect” per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.


FNAPE
Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dall’1/4/2022. Al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, dall’1/10/2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.


FNAPI – ALIQUOTE REGIONALI






























































Valle d’Aosta 3,91%
Piemonte 3,86%
Liguria 3,93%
Lombardia 4,09%
Trentino Alto Adige 4,55%
Friuli Venezia Giulia 4,27%
Veneto 4,37%
Emilia Romagna 3,87%
Toscana 3,80%
Marche 3,65%
Umbria 4,00%
Lazio 3,45%
Abruzzo 3,58%
Molise 3,04%
Campania 2,67%
Puglia 3,04%
Basilicata 2,85%
Calabria 2,53%
Sicilia 2,53%
Sardegna 3,05%