Disciplina transitoria RdC: chiarimenti dall’INPS

 

L’Istituto è intervenuto sul regime di fruizione fino all’abrogazione della misura e sul Supporto per la Formazione e il lavoro (INPS, messaggio 31 luglio 2023, n. 2835).

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in materia di disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 e anche alcuni accenni alla nuova misura del Supporto per la Formazione e il lavoro. Bisogna ricordare, infatti, che l’articolo 13, comma 5 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al termine dell’anno in corso. Pertanto, decorso il termine dei 7 mesi di fruizione, in assenza della comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali, da effettuare attraverso la piattaforma GE.PI del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro termine del 31 ottobre 2023, l’erogazione della prestazione verrà sospesa, quindi non risulterà terminata, e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.

L’INPS ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle 7 mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, del beneficio, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali.

Al riguardo, l’Istituto chiarisce che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali. Una previsione, pertanto, che non riguarda i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali.

Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle 7 mensilità e non oltre il 31 dicembre 2023. È quanto accaduto con le 88.000 comunicazioni che sono pervenute all’INPS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei primi giorni di luglio.

L’Assegno di Inclusione

Come già detto, la presa in carico da parte dei servizi sociali non riguarda tutti coloro che hanno già fruito delle 7 mensilità del reddito di cittadinanza, ma solo chi si trova in una situazione di particolare disagio sociale e che sia difficilmente inseribile in un percorso di attivazione lavorativa. Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023. A loro, come anche ai nuclei di percettori di RdC, al cui interno vi siano persone disabili, minorenni, ultrasessantenni, è potenzialmente destinata la nuova misura dell’Assegno di Inclusione (ADI), a decorrere dal 1° gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale.

Supporto per la Formazione e il Lavoro

Per gli altri soggetti, dal 1° settembre 2023, è stata istituita la nuova misura del Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL). Questa misura si propone di individuare percorsi di formazione e lavoro e prevede anche la messa a disposizione di un sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro allo scopo di agevolare l’occupazione.

È questo il vero obiettivo della misura che prevede anche il riconoscimento di un beneficio economico, di durata limitata, ma solamente come accompagnamento durante tale percorso. Per accedere al beneficio, infatti, oltre a presentare una domanda, è necessario seguire un iter:

– sottoscrivere il patto di attivazione digitale;

– contattare le agenzie per il lavoro;

– sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.

All’avvio della frequenza ai percorsi di formazione o delle altre iniziative di attivazione, per la loro durata, verrà erogato il beneficio dei 350 euro mensili previsti dal Supporto per la Formazione e Lavoro per un massimo di 12 mensilità. A tal proposito, l’INPS informa che n una video guida, che sarà messa a disposizione dall’Istituto, verranno illustrati questi passaggi.

Coloro che, invece, sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del beneficio connesso alla misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

In fase sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, infatti, potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate ai fini del riconoscimento del beneficio SFL. I percettori del reddito di cittadinanza che sono cessati o cesseranno dalla misura nei prossimi mesi, potrebbero ricevere dai Centri per l’impiego indicazioni per orientarsi tra percorsi di formazione e agenzie per il lavoro e arrivare preparati alla data di avvio della nuova misura del SFL.  

L’INPS, rammenta, infine, che coloro che cessano la percezione del Reddito di Cittadinanza e siano anche fruitori della quota integrativa di Assegno Unico Universale, dovranno presentare domanda di AUU per continuare a percepirlo.