Corsi di insegnamento a distanza: trattamento Iva

 


L’esenzione IVA prevista per le prestazioni formative è applicabile ai corsi di insegnamento accreditati dalla Regione svolte anche mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Ciò a condizione che la sede in cui si svolge il corso sia ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi. È irrilevante che gli studenti, talvolta, siano dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione. (Agenzia delle Entrate – Risposta 14 gennaio 2022, n. 25).

Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale sono esenti da IVA.
Affinché l’esenzione sia applicabile sono necessari due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. In particolare, le prestazioni:
a) devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
b) devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
Relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall’Amministrazione della Pubblica istruzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riconoscimento utile ai fini fiscali è effettuato dai soggetti competenti per materia (regioni, enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, per esempio, con l’iscrizione in appositi albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento.
Tuttavia, il riconoscimento deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare. Pertanto l’accreditamento e la relativa iscrizione del soggetto che eroga la formazione nell’Elenco Regionale degli Organismi Formativi non è di per sé indizio della presenza del requisito soggettivo, ma l’accreditamento deve essere riferibile alla specifica attività formativa.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, inoltre, che l’esenzione IVA non può trovare applicazione per le attività di formazione svolte al di fuori dell’ambito della Regione che ha rilasciato l’accreditamento per l’attività formativa.
Nel caso esaminato, la società di formazione effettua prestazioni formative accreditate dalla Regione che possono essere fruite dai partecipanti sia in presenza, presso la sede operativa ubicata nella Regione che ha accreditato i corsi, sia mediante didattica a distanza, attraverso piattaforma in modalità sincrona, ovvero con interazione in tempo reale tra docente e studente. Gli iscritti, quindi, possono scegliere indifferentemente di seguire i corsi recandosi fisicamente presso la sede operativa oppure partecipando agli stessi attraverso didattica a distanza. In questo secondo caso, gli studenti, talvolta, potrebbero essere dislocati fisicamente fuori dal territorio della Regione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la circostanza che i corsi siano fruiti anche “a distanza” con interazione in tempo reale tra docente e studente non cambia la natura delle operazioni svolte, che rimangono pur sempre delle prestazioni di insegnamento. Diversamente, qualora i servizi di insegnamento fossero forniti attraverso internet o una rete elettronica in forma essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione, si configurerebbero servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che le prestazioni siano rese nei confronti sia di studenti fisicamente presenti nella sede in cui viene erogato il corso, sia di studenti che assistono al corso medesimo tramite una piattaforma con modalità a distanza, per cui potrebbero trovarsi anche al di fuori della Regione, non assume rilevanza ai fini dell’esenzione dall’IVA della relativa prestazione perché la fruizione del corso avviene in modalità sincrona, con la possibilità di interazione in tempo reale tra docente e studente. Dal momento che la sede operativa da cui sono rese le prestazioni didattiche è localizzata nella Regione che ha proceduto a fornire l’accreditamento dei corsi deve ritenersi applicabile l’esenzione IVA, essendo soddisfatti entrambi i requisiti soggettivo e oggettivo.