CCNL Consorzi di bonifica: con luglio aggiornati i minimi retributivi e costituzione di un Ente Bilaterale

 



Novità per i lavoratori del comparto


Il Verbale di Accordo siglato in data 23 maggio 2023 tra Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil, prevede con il mese di luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi e la necessità di costituire un Ente Bilaterale al fine di realizzare uno strumento per la gestione mutualistica di un fondo rivolto ad attività quali occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, e quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’Ente verrà istituito presso l’Enpaia e le Parti valuteranno poi le modalità inerenti la sua gestione con lo scopo di contenere i costi, ed altresì, attueranno tutte le procedure legislativamente previste, nonché regolamenteranno le attività cui indirizzarsi come di seguito riportate:
– ricambio generazionale;
– ristrutturazione aziendale;
– sostegno al reddito legato a interruzioni temporanee.
Inoltre, l’Ente Bilaterale potrà prevedere ulteriori prestazioni al fine di sostenere i lavoratori del settore. I servizi verranno finanziati mediante il patrimonio economico costituito dalle risorse che i Consorzi verseranno nel Fondo nella misura dello 0,75% (0,50% a carico del datore di lavoro e 0,25% di spettanza del dipendente) dei minimi di stipendio base secondo quanto sancito dall’art. 66 della disciplina contrattuale con decorrenza dal 1° luglio 2023. Tali prestazioni sono individuate come un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò il diritto all’erogazione diretta da parte del Consorzio stesso, di servizi equivalenti.
Il Consorzio poi, aderendo alla bilateralità ed adempiendo ai relativi obblighi contributivi, assolve, per l’appunto, ogni suo obbligo in materia, nei confronti del personale di comparto. L’omesso versamento contributivo all’Ente Bilaterale Nazionale della Bonifica, a decorrere dal 1° luglio 2023 comporta l’obbligo, da parte del Consorzio stesso alla corresponsione al lavoratore, di una quota aggiuntiva di retribuzione pari all’1% di quanto previsto dall’art. 66 del CCNL, fermo restando quella relativa alle prestazioni equivalenti.
Quanto invece l’aggiornamento dei minimi retributivi del personale qualificato, l’Accordo prevede, dal 1° luglio 2023, l’erogazione delle seguenti quote.































































































Livello Minimo
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.686,87
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.658,14
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.643,77
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.327,66
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.327,66
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F. 1 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.) 2.255,82
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 2 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.925,36
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.) 1.925,36
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.695,47
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.666,72
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.609,25
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.) 1.537,40
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.) 1.494,29
Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.) 1.436,84