CCNL Alimentari Piccola Industria: aggiornamento elemento di garanzia retributiva 

 



Con la retribuzione del mese di novembre vengono erogati i nuovi importi dell’emolumento


A partire dal 1° novembre 2023, le imprese del settore alimentare che non riescono ad individuare parametri da migliorare o obiettivi da raggiungere, in sostituzione del premio, erogano l’elemento di garanzia retributiva. Gli importi vengono riconosciuti per 12 mensilità e sono compresivi dell’incidenza su tutti gli Istituti contrattuali e di legge, compreso il Tfr. A beneficiare dell’elemento di garanzia retributiva sono i dipendenti che lavorano presso le aziende industriali produttrici e trasformatrici di alimenti destinati all’uomo o alla specie animale quali: l’industria delle conserve animali, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese consortili produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei liquori, delle acque e bevande gassate, delle acque minerali e bibite in acqua minerale, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, birra e del malto, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), della macinazione e pastificazione, della panificazione, dei prodotti da forno, delle conserve ittiche, dello zucchero, dell’alcol e del lievito, della macellazione e lavorazione delle carni, della produzione di pasti destinati a collettività, ivi comprese le mense aziendali ed interaziendali. Gli importi relativi all’elemento di garanzia retributiva, indicati all’interno dell’Ipotesi di Accordo del 12 luglio 2021, sono riportati nella tabella di seguito, variati rispetto a quelli che vengono riconosciuti fino al 31 ottobre 2023.
































Livello  Importo dall’1/11/2023
Quadri 41,97
1 41,97
2 36,49
3 30,10
4 26,46
5 23,73
6 21,90
7 20,07
8 18,25