Bonus edilizi: la proroga per la cessione unica

 


Prorogati i termini dal 7 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022 e dal 7 febbraio 2022 al 7 marzo 2022 per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (Agenzia delle Entrate – provvedimento 04 febbraio, n. 37381).

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto Sostegni-ter), in vigore dal 27 gennaio 2022, modificando l’articolo 121 del Decreto, dispone che nel caso di opzione per il contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, il credito può essere ceduto dai medesimi ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione. Anche nel caso di opzione per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti, non è consentito effettuare una successiva cessione. Allo stesso modo i crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19, di cui all’articolo 122 del Decreto, possono essere ceduti senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 28, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 4 del 2022 prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo Decreto, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Considerato che il citato decreto-legge n. 4 del 2022 è entrato in vigore il 27 gennaio 2022, mentre il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi viene aggiornato, per tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, a partire dal 4 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni con riguardo agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e a partire dal 24 febbraio 2022, per l’esercizio delle opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (di cui all’articolo 119 del Decreto, introdotto dalla Legge di bilancio 2022), con il provvedimento n. 2022/37381, ai sensi dell’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, viene prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, che sono stati precedentemente oggetto delle opzioni per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta, che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
In particolare, viene prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del Decreto e per l’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Decreto, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e dal 7 febbraio al 7 marzo 2022 quello prima del quale vanno inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto. Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.