CIGS: prime indicazioni sulle novità della Legge di bilancio 2022

 


La Legge di Bilancio 2022 ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce, tra l’altro, i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l’accesso al trattamento di CIGS in vigore dal 1° gennaio 2022. (Circolare 3 gennaio 2022, n. 1).

Imprese e datori di lavoro ammessi


A decorrere dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e i relativi obblighi contributivi si applica alle imprese che nel semestre precedente la presentazione dell’istanza abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e sono calcolati nel computo, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto subordinato, anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda (cd. “requisito occupazionale”).
Le tutele dalla cassa integrazione guadagni straordinaria sono estese a tutte le imprese (con più 15 dipendenti) che non accedono ai Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi bilaterali alternativi e al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo, l’integrazione salariale straordinaria viene garantita ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti indipendentemente dal settore lavorativo.
Viene estesa, dunque, la platea di imprese e datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e, che di conseguenza sono soggetti ai relativi obblighi contributivi.
Pertanto, la disciplina della CIGS e i relativi obblighi contributivi trova applicazione anche nei confronti delle imprese e datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (cd. “FIS”) che soddisfino comunque il requisito dei 15 lavoratori dipendenti.
Ad esempio, vi possono accedere anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 50.
Ovviamente, oltre al rispetto del requisito occupazionale, il trattamento di CIGS è riconosciuto in presenza della specifiche causali di intervento (crisi aziendale, riorganizzazione e solidarietà).
Una speciale previsione interessa, però, le imprese operanti nel settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali che risultino iscritti nel registro. Per tali soggetti, la disciplina CIGS e i relativi obblighi contributivi si applica per le suddette causali di intervento a prescindere dal requisito occupazionale.
Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti possono, in caso di riduzione o sospensione dell’attività, accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, prescindendo dall’impresa committente presso cui operano i servizi.
Analoga previsione si applica alle riduzioni orarie o alle sospensioni dell’attività lavorativa poste in essere dalle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia.
Infine, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di avere applicazione il requisito dell’influsso gestionale prevalente, richiesto per i trattamenti di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa alle imprese artigiane che sospendono i propri dipendenti in conseguenza delle sospensioni o riduzioni orarie dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente.
In ogni caso le autorizzazioni alla concessione del trattamento di integrazione salariale già emesse mantengono la loro efficacia fino al termine naturale dell’autorizzazione.

Causali di intervento


Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto dalle imprese che programmino una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a seguito di una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale;
c) contratto di solidarietà.
Con la Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte modifiche in ordine alle causali di “riorganizzazione aziendale” e di “contratto di solidarietà”.


La causale di “riorganizzazione” è stata ampliata riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti “anche a realizzare processi di transizione”.
I piani di riorganizzazione aziendale devono presentare interventi articolati, oltre che a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, anche di azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese ad una evoluzione tale che da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l’impresa ad una fase di crescita.
I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei sopra citati programmi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, sono individuati dal decreto ministeriale di prossima adozione.
In particolare, l’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma, di interventi – che può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con il MISE – nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.
Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.
Nelle ipotesi in cui l’impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma – che va allegato all’istanza di accesso alla CIGS – deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza.
L’impresa che si trova ad operare in specifici contesti territoriali, può articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o le emergenze derivanti da particolari settori produttivi. In particolare, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze.


Per quanto riguarda la causale di “crisi aziendale” restano fermi i criteri di accesso già in vigore. In particolare, le imprese interessate sono tenute a predisporre un programma corredato da un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare, altresì, gli interventi correttivi e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.


Infine, con riferimento alla causale di “stipula di contratto di solidarietà difensivo” viene incentivato il ricorso allo strumento della CIGS per superare momenti di difficoltà della vita aziendale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i contratti di solidarietà difensivi sono modificati nel senso che la riduzione media oraria programmata può raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro può raggiungere il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
Restano invariate le seguenti disposizioni:
– il trattamento salariale, perso a seguito della riduzione oraria, va calcolato non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti dai Contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà;
– in sede di stipula del contratto, l’impresa deve specificare le modalità attraverso cui, per soddisfare esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta conseguentemente una riduzione delle percentuali di riduzione e una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;
– nelle ipotesi in cui un’impresa sia sottoposta ad una procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio di impresa, ove sussistano i presupposti la fattispecie può essere fatta rientrare nell’ambito delle causali sopra esposte.

Accordo di transizione occupazionale


In una logica di una maggiore flessibilità degli interventi straordinari, con le nuove norme di riordino dell’impianto degli ammortizzatori sociali, è stata prevista la possibilità di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (cd. “accordo di transizione occupazionale”).
Nell’accordo devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali.
Ai fini dell’accesso al beneficio, è posta in capo al singolo lavoratore la responsabilità della partecipazione alle azioni formative la cui ingiustificata assenza comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
I lavoratori che saranno interessati dal tale ulteriore trattamento di integrazione, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati all’ANPAL che poi li metterà a disposizione delle regioni interessate.
Se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo, viene assunto da azienda terza a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per l’anno 2022 l’intervento di sostegno al reddito è concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.
Detto incentivo è concesso pro quota anche qualora i lavoratori percettori del trattamento costituiscano una società cooperativa.
Ai datori di lavoro privati che assumono tali categorie di lavoratori è richiesto, per accedere ai benefici degli incentivi economici, che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi ovvero non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento del lavoratore assunto con la fruizione di tali benefici, nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto in tali termini ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Al fine del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.
Infine, nell’ipotesi di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto all’impresa che lo ha in precedenza assunto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il contributo non può essere erogato per un numero superiore alle 12 mensilità.

Contributo ordinario CIGS


Il contributo ordinario CIGS è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore.
Il contributo è posto a carico di tutti i datori di lavoro, prescindendo dal settore di appartenenza, che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
A decorrere da 1° gennaio 2022, anche ai datori di lavoro appartenenti al settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate e le imprese del sistema aeroportuale ai partiti politici e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere però dal numero dei dipendenti, è richiesto il pagamento del contributo nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.

Condizionalità e riqualificazione professionale


Con gli interventi di riordino, viene anche ridefinito il cd. “meccanismo della condizionalità”, con l’obiettivo di assicurare ai lavoratori coinvolti in programmi di CIGS la possibilità di migliorare e riqualificare le proprie competenze, pur in costanza ancora di rapporto di lavoro con l’impresa, ed essere quindi potenzialmente impiegabili anche in altre aziende.
In particolare, tra le condizioni per beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria è prevista la partecipazione, da parte dei lavoratori beneficiari, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, prima che si concludano le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa. Tali iniziative possono essere finanziati anche con l’intervento di fondi interprofessionali.
I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dal trattamento in corso.
Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione saranno definite con successivo decreto ministeriale.