Salute e sicurezza dei marittimi e dei ferrovieri: le deleghe al governo

 

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge per il coordinamento della normativa in materia (Legge 10 novembre 2025, n. 167).

La Legge n. 167/2025 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre scorso ed entrerà in vigore il 29 novembre 2025.

Sul versante del lavoro, nel provvedimento si segnala l’articolo 21 che dispone una delega al governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, il governo avrà 24 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi, in osservanza di principi e criteri direttivi specifici. In particolare, il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti deve avvenire nel rispetto delle normative nazionali e dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione.

L’applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi deve conformarsi ai limiti previsti dal diritto internazionale vigente.

Ulteriori principi a cui si deve attenere il governo nell’esercizio della delega sono:

– garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

– applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell’Unione europea vigente; 

– applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

– definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell’emergenza;

– determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.

Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi che verranno emanati, il governo può adottare, inoltre, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.