
Possono rientrare nel regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità remote working a decorrere dal periodo d'imposta 2022 a condizione che venga trasferita la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta (Agenzia Entrate - risposta 08 aprile 2022, n. 186). Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che … [Continua...]