
Il licenziamento, la cui comunicazione per iscritto sia provata in via testimoniale, è nullo per difetto della forma prevista ex lege (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26532). La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente ad una lavoratrice, non avendo la società datrice provato di avere adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam, e non essendo ammissibile la prova … [Continua...]