
L’esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa riconosciuta, in caso di divorzio, a tutti gli atti relativi allo scioglimento di matrimonio o cessazione degli effetti civili e ai procedimenti sulla corresponsione dell’assegno, vale anche per le unioni civili risolte in via giudiziale (Agenzia Entrate - risposta 24 novembre 2022 n. 573). L'art. 19, L 06 marzo 1987 n. 74 prevede che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del … [Continua...]


