
L'importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore Il 18 marzo è stato sottoscritto dall'ARAN e da Cisl-Fsur, Flc-Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal,Gilda Unams, Anief il CCNL relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 L, n. 240/2010. Viene, innanzitutto, stabilito che l’importo del contratto non può comunque essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e … [Continua...]